Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Causa Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, sentenza 6 febbraio 2025
Segnaliamo due passaggi fondamentali della sentenza CEDU “Italgomme” di febbraio 2025 che riconosce “nuovi diritti” da far valere quando sono notificati schemi d’atto.
Ai paragrafi 148 e 149 della sentenza si legge:
148. “… Qualora la legislazione nazionale non distingua tra verifiche o ispezioni annunciate o programmate prima e verifiche o ispezioni di cui il contribuente non è informato in anticipo […] il contribuente, al più tardi al momento dell’avvio della verifica, deve avere il diritto di essere informato dei motivi che la giustificano e della portata della stessa, del suo diritto di essere assistito da un professionista, e delle conseguenze del suo eventuale rifiuto di autorizzare la verifica …”.
149. “In secondo luogo, il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata […] La Corte, dopo aver preso atto delle varie restrizioni alla competenza dei giudici tributari e civili […] ritiene che l’esistenza e la disponibilità di tali ricorsi non debbano essere subordinate al fatto che una misura abbia portato all’emissione di un avviso di accertamento […] e che gli stessi ricorsi non dovrebbero essere disponibili solo al termine della procedura di accertamento fiscale […] Se un contribuente ritiene che le persone che procedono a un controllo non agiscano conformemente alla legge – possibilità già menzionata nell’articolo 13 della legge n. 212/2000 – dovrebbe essere disponibile una qualche forma di revisione semplificata intermedia e vincolante prima che il controllo sia completato”.